Centro revisioni Mignolli Auto
Obbligo della revisione nel 2011

CHI:
- Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l'anno indicato nella prima colonna;
- Tutti i veicoli già revisionati (art. 80) o collaudati (art.75) negli anni indicati nella seconda colonna;

QUANDO:
Autoveicoli, quadricili, motocicli e ciclomotori
- Entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione (se da rev. per la prima volta) o del certificato di idoneità tecnica (per ciclomotori)
- Entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione o collaudo.


Categoria veicoli [5] [6] 1°immatricolazione [1] Revisionati collaudati [1]
AUTOVEICOLI (M1-N1)
   
Autovetture ad uso privato [*]
Autoveicoli ad uso promiscuo [*]
Autocaravan di massa compl. non superiore a 3,5 T [1] [*]
2007 [#]
2009
Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di massa complessiva non superiore a 3,5 t [*]
2007
2009
Autobus fino a 16 posti compreso il conducente [*] [+]
Autoambulanze [*] [+]
Autovetture di piazza o di noleggio con cond. [*] [+]
Autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea [*][2]
2010
2010
CICLOMOTORI (L1e - L2e - L6e)
   
Tutti, compresi i quadricicli leggeri [*]
2007 [#][3]
2009 [4]
MOTOVEICOLI (L3e - L4e - L5e - L7e)
   
Motocicli e motocarrozzette [*]
Motoveicoli per trasporto promiscuo [*]
Motocarri, motoveicoli uso spec. o per trasp. spec. [*]
Mototrattori [*]
2007 [#]
2009 [4]
Motoveicoli di piazza o noleggio con conducente [+] [*]
2010
2010
Quadricicli [*]
2007 [#]
2009

[#] I veicoli immatricolati negli anni antecedenti al 2007 che non hanno effettuato la prescritta revisione negli anni scorsi, oltre a conservare l'obbligo della revisione, sono sanzionabili se circolano.
[*] Possono essere revisionati anche presso Centri privati autorizzati.
[+] Se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC2100 registrato da un ufficio del D.T.T.. o attestazione di prenotazione rilasciata da un Centro privato autorizzato.
[1] Sono esclusi dall'obbligo della revisione i veicoli che per qualsiasi ragione siano stati sottoposti a collaudo (art. 75 CDS) nell'anno in cui ricorre obbligo della revisione (vedi art.1 DM 6.8.1998 n. 408 e art. 1 DM 29.11.2002), ovvero negli anni 2010-2011.
[2] Trattasi di veicoli della categoria M1 (autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni) con u so finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane; tale istituto è stato previsto dall'art.14, comma 5, del D.L. 19.11.1997, n.422 e regolamento dal DM 22.6.2000, n. 215 che, all'art.1, comma 3, ne ha previsto l'obbligo di revisione annuale.
[3] Per i ciclomotori si fa riferimento alla data di rilascio del certificato di idoneità tecnica.
[4] I ciclomotori e motoveicoli (esclusi i motoveicoli destinati al servizio di piazza o noleggio con conducente e quadricicli leggeri) non sono compresi nell'elencazione generale del DM 6.8.1998, n. 408 in quanto l'obbligo della revisione è neazionale: per essi, dopo una fase transitoria di alcuni anni, si è giunti all'allineamento di cadenza con le autovetture con il DM 29.11.2002.
[5] L'art. 80, comma 4, prevede la revisione annuale per i veicoli atipici (sono considerati tali veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano enlle capegorie previste dagli art. 52-58 CDS). Come previsto dal DTT, per effetto del combinato disposto di cui agli art. 80, comma 4 e 60, comma 1, CDS, i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritto negli appositi registri di veicoli storici previsti dalla legge rientrano tra i veicoli atipici e sono soggetti a revisione annuale.
[6] Peri veicoli delle categorie M1 e L provenienti da paesi dalle UEm alla luce delle ciscolari DTT 28.05.1998, n. 45/98, DTT 24.6.1998, n. 57/98 e DTT 3.12.2004, n. 5239/M362, si ritiene che la revisione scada entro il mese corrispondente alla data:
- di immatricolazione all'estero (si deduce dalle righe descritte e dal campo (B) della carta di circolazione) ovvero di ultima revisione effettuata all'estero (si deduce dalle righe descrittive della carta di circolazione) per veicoli usati già immatricolati all'estero;
- di immatricolazione in Italia per veicoli nuovi, mai immatricolati all'estero.
N.B.. Ii carrelli appendice vanno sottoposti a revisione con il veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.