QUANDO:
Autoveicoli, quadricili, motocicli e ciclomotori
- Entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione
(se da rev. per la prima volta) o del certificato di idoneità tecnica
(per ciclomotori)
- Entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione o collaudo.
| Categoria veicoli [5] [6] | 1°immatricolazione [1] | Revisionati collaudati [1] |
|---|---|---|
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AUTOVEICOLI (M1-N1)
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| Autovetture ad uso privato [*] Autoveicoli ad uso promiscuo [*] Autocaravan di massa compl. non superiore a 3,5 T [1] [*] |
2007 [#]
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2009
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| Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di massa complessiva non superiore a 3,5 t [*] |
2007
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2009
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| Autobus fino a 16 posti compreso il conducente [*] [+] Autoambulanze [*] [+] Autovetture di piazza o di noleggio con cond. [*] [+] Autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea [*][2] |
2010
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2010
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CICLOMOTORI (L1e - L2e - L6e)
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Tutti, compresi i quadricicli leggeri [*]
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2007 [#][3]
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2009 [4]
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MOTOVEICOLI (L3e - L4e - L5e - L7e)
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| Motocicli e motocarrozzette [*] Motoveicoli per trasporto promiscuo [*] Motocarri, motoveicoli uso spec. o per trasp. spec. [*] Mototrattori [*] |
2007 [#]
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2009 [4]
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| Motoveicoli di piazza o noleggio con conducente [+] [*] |
2010
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2010
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| Quadricicli [*] |
2007 [#]
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2009
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[#] I veicoli immatricolati negli anni antecedenti al 2007
che non hanno effettuato la prescritta revisione negli anni scorsi, oltre a
conservare l'obbligo della revisione, sono sanzionabili se circolano.
[*] Possono essere revisionati anche presso Centri privati autorizzati.
[+] Se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data
della revisione con mod. MC2100 registrato da un ufficio del D.T.T.. o attestazione
di prenotazione rilasciata da un Centro privato autorizzato.
[1] Sono esclusi dall'obbligo della revisione i veicoli che per qualsiasi
ragione siano stati sottoposti a collaudo (art. 75 CDS) nell'anno in cui ricorre
obbligo della revisione (vedi art.1 DM 6.8.1998 n. 408 e art. 1 DM 29.11.2002),
ovvero negli anni 2010-2011.
[2] Trattasi di veicoli della categoria M1 (autovetture e autoveicoli
per trasporto promiscuo o autoveicoli per il trasporto specifico di persone
in particolari condizioni) con u so finalizzato alla diversificazione o integrazione
della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane; tale istituto è
stato previsto dall'art.14, comma 5, del D.L. 19.11.1997, n.422 e regolamento
dal DM 22.6.2000, n. 215 che, all'art.1, comma 3, ne ha previsto l'obbligo di
revisione annuale.
[3] Per i ciclomotori si fa riferimento alla data di rilascio del certificato
di idoneità tecnica.
[4] I ciclomotori e motoveicoli (esclusi i motoveicoli destinati al servizio
di piazza o noleggio con conducente e quadricicli leggeri) non sono compresi
nell'elencazione generale del DM 6.8.1998, n. 408 in quanto l'obbligo della
revisione è neazionale: per essi, dopo una fase transitoria di alcuni
anni, si è giunti all'allineamento di cadenza con le autovetture con
il DM 29.11.2002.
[5] L'art. 80, comma 4, prevede la revisione annuale per i veicoli atipici
(sono considerati tali veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano enlle capegorie previste dagli art. 52-58 CDS). Come previsto dal
DTT, per effetto del combinato disposto di cui agli art. 80, comma 4 e 60, comma
1, CDS, i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritto negli appositi
registri di veicoli storici previsti dalla legge rientrano tra i veicoli atipici
e sono soggetti a revisione annuale.
[6] Peri veicoli delle categorie M1 e L provenienti da paesi dalle UEm
alla luce delle ciscolari DTT 28.05.1998, n. 45/98, DTT 24.6.1998, n. 57/98
e DTT 3.12.2004, n. 5239/M362, si ritiene che la revisione scada entro il mese
corrispondente alla data:
- di immatricolazione all'estero (si deduce dalle righe descritte e dal campo
(B) della carta di circolazione) ovvero di ultima revisione effettuata all'estero
(si deduce dalle righe descrittive della carta di circolazione) per veicoli
usati già immatricolati all'estero;
- di immatricolazione in Italia per veicoli nuovi, mai immatricolati all'estero.
N.B.. Ii carrelli appendice vanno sottoposti a revisione con il veicolo
sulla cui carta di circolazione sono annotati.